Relazione e documento da Unione Sindacale Italiana USI – Italia, sul diritto di sciopero e sulle libertà, agibilità sindacali, sulle forme di rappresentanza Roma, 16 novembre 2019
Riceviamo e pubblichiamo con piacere la relazione presentata da Unione Sindacale Italiana USI – Italia durante l’incontro a Roma, 16 novembre 2019, sui diritti sindacali e di sciopero; incontro a cui ha partecipato ed è intervenuto il Fronte di Lotta No Austerity.
DIRITTO DI SCIOPERO
Il Italia, dal 1948 con la Costituzione repubblicana in vigore, il diritto di sciopero è garantito all’articolo 40. E’ indicato come diritto individuale di lavoratori e lavoratrici, che si esercita come “astensione collettiva dal lavoro”, attraverso la proclamazione di scioperi dalle organizzazioni sindacali ufficialmente costituite (cioè con statuto, atto costitutivo associativo regolarmente depositato al ministero del lavoro, alla presidenza del consiglio dei ministri e ad altri organi istituzionali).
Lo sciopero poteva anche essere convocato da comitati di lotta, spontanei, ma le successive regolamentazioni per legge, dal 1990 e le successive limitazioni, hanno ridotto molto questa possibilità.
Fino al 1990, il diritto di sciopero non aveva limitazioni di durata dell’astensione collettiva dal lavoro, sui tempi di preavviso o particolari problemi di convocazione, come importante strumento di lotta, si limitava al deposito da parte dei sindacati di un “codice di autoregolamentazione” per limitare gli effetti negativi per gli utenti dei servizi pubblici essenziali, elaborato dai sindacati stessi, specie per il settore del trasporto (ferroviario, marittimo, aereo, trasporto locale cittadino con bus, tram, metro), nella scuola, nella sanità, nel settore dell’energia (luce, gas).
Nel settore privato, non qualificato come “servizio pubblico essenziale”, il diritto di sciopero era senza limitazioni e in base a quanto dichiarato nella proclamazione, da parte dei sindacati.
La prima grande trasformazione in Italia è avvenuta con la legge applicativa dell’articolo 40 della Costituzione, (legge 146 del 1990), modificata con ulteriori limitazioni nel 2000 (legge 83 del 2000), che ha limitato e reso molto difficile, lo sciopero specie come strumento di lotta e di protesta efficace, di difesa di lavoratori e lavoratrici, delle condizioni di lavoro, salariali e normative, sulla salute e sicurezza, per contrastare licenziamenti collettivi o individuali e forme di discriminazione.
Gli scioperi potevano avere una dimensione aziendale, territoriale, nazionale, per una stessa categoria o settore oppure nella forma di “sciopero generale”, che riguarda le varie categorie e la generalità dei salariati.
Le principali regolamentazioni e limitazioni, rispetto al passato, sono relative: ai soggetti che possono legalmente proclamare e convocare gli scioperi (ormai solo sindacati ufficialmente costituiti, di categoria o confederali, molto più difficile per comitati spontanei di lotta); le modalità di proclamazione (per gli scioperi aziendali, locali, di categoria anche su base nazionale o regionale, è obbligatoria la procedura di “conciliazione preventiva e raffreddamento del conflitto”, presso il Comune o la Prefettura, organo decentrato locale del ministero degli interni, se non si fa questa procedura, non è riconosciuta valida la proclamazione di sciopero); l’esatta indicazione dei motivi della protesta e i settori ai quali è rivolto lo sciopero; i termini di preavviso (da 10 giorni, 15 giorni per la scuola e l’istruzione di preavviso sulla data di svolgimento dello sciopero); la durata dello sciopero per i servizi “pubblici essenziali”, oramai tutti i settori strategici del trasporto, dell’erogazione di energia, della scuola e istruzione, dei servizi sociali, sanitari e assistenziali (anche se effettuati da personale privato e non pubblico dipendente), fino ad alcuni settori collegati alla produzione di merci ed erogazione di servizi (comprese le imprese di pulimento, le attività di logistica e facchinaggio, mense e ristorazione collettiva per scuole, ospedali, alcune lavorazioni del comparto industriale), che per il primo sciopero può avere durata oraria o massimo di 24 ore, solo per il secondo sciopero consecutivo e con intervallo di almeno 10 giorni dal primo sciopero, della durata di due giorni.
Non è più previsto e legittimato, con la legge 146 1990, lo sciopero “a oltranza”, in tutti i servizi qualificati come servizi pubblici essenziali, con l’esclusione di svolgimento di qualsiasi tipo di sciopero, in determinati periodi dell’anno solare, coincidenti con le festività e vacanze a Natale, Pasqua, durante il mese di agosto o in prossimità di elezioni locali o nazionali, amministrative o legislative, chiamate “periodi di franchigia”.
Con le integrazioni legislative del 2000, la qualificazione dei settori e categorie di produzione, scambio, distribuzione e servizi come servizio “pubblico essenziale” o collegato strumentalmente ad essi, è stata molto rafforzata la capacità di intervento e di potere della “Commissione di garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali”, istituita nel 1990 come strumento di garanzia tra il diritto di sciopero e il “diritto” di consumatori e utenti ad avere i servizi essenziali durante gli scioperi, ma diventata una vera e propria “commissione antisciopero”, con il potere di fare deliberazioni e indicazioni di restrizione degli scioperi, specie nel trasporto, nella scuola e istruzione, nella sanità o nei servizi sociali. Se non si rispettano le deliberazioni della C.D.G., dai sindacati che convocano gli scioperi, ci sono effetti negativi, con sanzioni economiche ai sindacati (sanzioni economiche fino a 50.000 euro) e agli stessi dipendenti salariati, che partecipano o aderiscono a scioperi dichiarati “illegittimi e non validi” (sanzione di 400 euro per ogni giorno di sciopero illegittimo), l’esclusione dalle trattative e negoziazioni e fino al blocco di due mesi, dai contributi sindacali in busta paga degli associati al sindacato che ha proclamato lo sciopero dichiarato “illegittimo”.
La Commissione di garanzia (composta da docenti universitari e da ex magistrati, di nomina istituzionale), ha introdotto specie per tutto il settore del trasporto, l’obbligo di indicare le “fasce orarie di garanzia”, negli scioperi aziendali, locali, nazionali o generali, nelle quali va erogato il servizio a cittadini e utenti e non si può scioperare, contro le deliberazioni della Commissione di Garanzia, è possibile avere audizione per cercare di limitare le restrizioni al diritto di sciopero, ma non sempre è concessa oppure fare ricorso giudiziario al tribunale civile e amministrativo, che ha costi elevati e procedure rigorose, tramite avvocati e legali di fiducia dei sindacati che hanno proclamato lo sciopero.
Solo per gli “scioperi generali”, convocati per motivi di solidarietà ance internazionale, du questioni sindacali e politiche o come protesta in caso di attacco ai diritti costituzionali, sempre da sindacati o confederazioni sindacali, non è necessario fare la procedura obbligatoria e preventiva di “conciliazione e raffreddamento del conflitto”,a ma restano oramai applicati i limiti di durata, preavviso e per alcuni settori, come il trasporto, l’erogazione del servizio con la fasce orarie di garanzia.
Attualmente, il diritto di sciopero in Italia è molto limitato e le restrizioni diventano sempre più forti.
Ci sono partiti e gruppi di pressione, fomentati dal padronato, che ne chiedono una ulteriore limitazione, con le proposte sulla possibilità di convocazione (con la legittimità solo i sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro, cioè solo Cgil Cisl Uil, alcuni sindacati autonomi come quello di destra di Ugl), con la proposta di referendum preventivo tra tutti i dipendenti, prima della convocazione di uno sciopero in caso di risultato positivo a favore della proclamazione di sciopero (con evidenti forme di ricatto, intimidazione specie per precari in attesa di conferma dei contratti di lavoro, donne, immigrati, lavoratori con malattie….), fino alla esclusione in determinati periodi dell’anno, della proclamazione di scioperi, estendendo in misura notevole i periodi definiti di “franchigia”, dove non è possibile convocare scioperi, o con la proposta di sottoporre ad obbligo di dichiarazione individuale di adesione allo sciopero (attualmente è dichiarazione volontaria e non obbligatoria), prima del suo svolgimento, limitando il diritto individuale di scelta, garantito all’articolo 40 della Costituzione Italiana, di decidere anche all’ultimo momento, se aderire ad uno sciopero.
Obbligo di dichiarazione preventiva individuale, che alcune proposte vorrebbero introdurre per legge, anche per la partecipazione alle assemblee sindacali, come nella scuola statale.
Altre norme, di validità minore rispetto alle leggi del 1990 e del 2000, sono inserite nei contratti collettivi nazionali di lavoro o in accordi nazionali, che possono limitare alcune procedure per la proclamazione di scioperi o le modalità di svolgimento, anche per le azioni “alternative” allo sciopero come astensione collettiva dal lavoro.
Alla limitazione del diritto costituzionale di sciopero, negli ultimi 25 anni, si è sviluppata la forma di controllo, egemonica e autoritaria, attraverso norme dei contratti nazionali di lavoro o di accordi generali (norme dette “pattizie”, perché frutto di accordi tra coloro che le firmano e non hanno valore di legge), sottoscritto dai governi, dalle associazioni padronali e dai sindacati “concertativi”, ad esclusione di molti sindacati alternativi, autorganizzati e di base, con la finalità di ridurre i diritti e le libertà sindacali. Diritti e libertà (di assemblea in orario di lavoro retribuita, di affissione di comunicati, di permessi retribuiti per delegati-e sindacali di posto di lavoro, di trattenuta del contributo associato in busta paga…) conquistati dai sindacati conflittuali e di lotta (tra i quali anche Usi in molti posti di lavoro e settori), sulla base del rapporto di forza e la capacità di imporsi come interlocutore, ai datori di lavoro e alle associazioni padronali, senza dover cedere al ricatto di dover firmare questi accordi vergognosi, per accedere ai diversi livelli di negoziazione e contrattazione (aziendale, territoriale di secondo livello, nazionale).
Una lunga lotta, sottoposta a continui accordi di cessione graduale di diritti sui posti di lavoro, di spazi di libertà, non solo per i sindacati conflittuali, ma per gli stessi diritti individuali.
LIBERTA’ E AGIBILITA’ SINDACALI in Italia: UN PROCESSO DI MUTAMENTO PEGGIORATIVO.
In Italia, sono l’applicazione nei luoghi di lavoro, con intervento di legislazione statale, dei principali diritti e libertà costituzionali, da quella di manifestazione del pensiero, alla libertà di riunione e di associazione, di tutela dalle discriminazioni, alla quale sono seguite alcune leggi di ratifica di convenzioni internazionali O.I.L. (come la n° 87 e la n° 98, con legge italiana 367 del 1958) e di disposizioni – direttive della U.E., specie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di pari opportunità per le donne, di diritti civili sui posti di lavoro.
Il più ampio intervento dello Stato è avvenuto in Italia con la legge 300 1970 detta Statuto dei Lavoratori, ancora in vigore, che disciplina i diritti dei singoli dipendenti, privati, delle cooperative, del pubblico impiego (dal 1993), le libertà e agibilità sindacali nei posti di lavoro da parte delle organizzazioni sindacali, ufficialmente costituite. In Italia, l’articolo 39 al comma 1, dichiara che “l’organizzazione sindacale è libera”, stabilendo un principio di autonomia e indipendenza (potenziale) dei sindacati nella loro azione di tutela degli interessi delle classi lavoratrici e per la difesa dalle varie forme di discriminazione, il comma 2 dell’articolo 39 della Costituzione italiana, non è ancora stato applicato e tutti i sindacati e confederazioni italiane, agiscono come soggetti di diritto privato e organizzazioni di fatto, non vi è un meccanismo di legge che ne definisca la natura di soggetto giuridico legalmente registrato, come è invece richiesto per imprese, cooperative, società.
La legge 300 1970, garantisce a tutti e tutte, di potersi associare al sindacato che preferiscono, di costituire un sindacato, di svolgere attività di natura sindacale (tutela dei diritti e libertà costituzionali sul luogo di lavoro) di difendersi dalle discriminazioni (di razza, lingua, religione, orientamento sessuale, opinione politica o sindacale) e stabilisce dei diritti minimi, che possono sui posti essere svolti dalle Rappresentanze sindacali Aziendali (R.S.A.) del sindacato di riferimento (tra i quali si ricorda: diritto di assemblea in orario di lavoro articolo 20, diritto di affissione di comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro articolo 25, di permessi retribuiti per i delegati-e sindacali Rsa interni articolo 23, diritto a locali per lo svolgimento di assemblee di lavoratori e lavoratrici retribuite, articolo 27). E’ stata la prima forma organica con legge, dello Stato che ha garantito e definito, prima dei contratti collettivi di lavoro nazionali (CCNL) o di miglioramenti a livello aziendale con accordi e patti scritti, i diritti e le libertà individuali e quelle delle organizzazioni sindacali, rompendo una tradizione che voleva questi aspetti, sottoposti alla “libera iniziativa delle parti”, cioè alle concessioni datoriali e padronali e al loro uso discrezionale, quindi ad un modello di relazioni sui posti di lavoro funzionale allo sfruttamento capitalista e alla cultura dominante.
Per poter legittimamente organizzare una RSA in un’azienda, pubblica, privata o cooperativa, è necessario che l’iniziativa parta dal basso, da lavoratori e lavoratrici organizzati nello stesso sindacato, che organizzano l’intervento di tutela, difesa e impulso, come riferimento interno della rispettiva organizzazione (ogni sindacato può avere la sua Rsa interna, come applicazione del pluralismo sindacale di fonte normativa costituzionale) e comunicare al datore di lavoro i nominativi dei rappresentanti interni, attraverso la struttura territoriale del sindacato di riferimento. Non tutti i sindacati hanno la possibilità di costituire una Rsa, infatti nonostante un referendum popolare del 1995, che ha eliminato il concetto giuridico di “confederazione maggiormente rappresentativa” (limitando il potere di cgil cisl uil e sindacati autonomi di stampo corporativo o interprofessionale), ha limitato la possibilità legale, ai sindacati che siano firmatari di un accordo, anche aziendale, anche su un solo aspetto, applicati dal datore di lavoro, oppure di sindacali che siano firmatari di accordi territoriali o di CCNL nazionali. Oppure, come ha detto la Corte Costituzionale italiana, in una importante sentenza la numero 244 del luglio 1996 “… da soggetti che siano capaci di imporsi, come interlocutore sindacale al datore di lavoro, pur se non firmatari di CCNL o di accordi territoriali…”, giungendo poi con la partecipazione alla negoziazione-trattativa, alla firma di un accordo applicato dal datore di lavoro, che sia la base normativa, per poter accedere a tutti i diritti sindacali per le Rsa interne, previste dalla Legge 300 1970.
Un elemento che permette ancora oggi, anche se restrittivo, con lo sviluppo delle lotte, della forza numerica degli associati e alla capacità di “imporsi come interlocutore sindacale”, di poter aggirare le limitazioni per l’accesso e all’utilizzo dei diritti sindacali.
Un riconoscimento della Corte Costituzionale, abbastanza esplicito, anche se condizionato a criteri soggettivi (la firma di un accordo sindacale anche di livello aziendale) e non solo oggettivi, dell’esistenza e della validità della pratica della “lotta di classe” e dei rapporti di forza, funzionali all’ottenimento di diritti della propria organizzazione sindacale, incrinando il potere egemonico e oligarchico, di alcuni sindacati ad esclusione e danno di altri, con l’affermazione di un principio che organizzarsi al di fuori dei sindacati “di stato” o compromessi con i governi in carica e il sistema capitalistico, è ancora possibile, almeno per il livello aziendale o territoriale, dove è più forte la contraddizione e il conflitto tra lavoratori, lavoratrici e padronato, pubblico o privato, sia sulle decisioni e accordi sindacali, che sulle condizioni materiali, salariali, normative della forza lavoro, che sui diritti e libertà individuali, da forme di ricatto, discriminazione, tendenza alla frammentazione e alla individualizzazione dei rapporti e contratti di lavoro, a parità di salario, mansioni, attività, tra lavoratori e lavoratrici, dipendenti stabili e precari, donne rispetto ai maschi, immigrati-e con dipendenti italiani.
Altro principio della sentenza 244 1996 della Corte Costituzionale, è il divieto di ogni datore di lavoro, di potersi “scegliere” i sindacati con i quali trattare, escludendo quelli conflittuali o non ricattabili, nella negoziazione e trattativa, a partire da quella aziendale, se questi ultimi hanno ottenuto i diritti sindacali previsti dalla legge 300 1970. In Italia, vale il diritto scritto, le sentenze dei tribunali, a differenza del sistema del “common law”, di stampo nord-americano o anglosassone, non creano diritto, ma formano solo un orientamento giurisprudenziale, che nel caso della Corte Costituzionale, ha un suo valore.
Va specificato che sono due cose diverse, specie in Italia, i diritti e le libertà sindacali previsti dalla legge quindi da una normativa legale e valida per tutti, dalla capacità di partecipazione alla negoziazione e trattativa, che è invece una possibilità dei sindacati, (non un obbligo), di firmare e sottoscrivere accordi collettivi di lavoro applicati dai datori di lavoro, che è definita “normativa pattizia”. Gli accordi sono applicabili, in caso di regole penalizzanti, discriminatorie o di peggior favore, sui diritti garantiti dalle leggi, ai soli dipendenti dei sindacati che hanno firmato accordi o contratti collettivi peggiorativi e se ne può chiedere la non applicazione, con dichiarazione scritta dei dipendenti, di solito in forma di dichiarazione collettiva, se l’accordo ha condizioni peggiorative di quanto è garantito da leggi o da accordi migliorativi. Così si ridà la forza, dal basso e in modo esplicito, nonché il mandato ai sindacati combattivi e conflittuali, di poter intervenire per non far applicare accordi peggiorativi ma non condivisi dalla base, anche se firmati da sindacati “rappresentativi” solo perché firmatari dei C.C.N.L.
Oltre alle Rsa previste dalle legge 300 1970 che fanno riferimento alla organizzazione sindacale di riferimento, dal 1993 per il settore privato e per il pubblico impiego dal 1998, sono previste anche le R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie), su base elettiva e su liste di diversi sindacati, che hanno la funzione di organo di rappresentanza sindacale elettiva. Non ci si deve far ingannare né dal termine “rappresentanza unitaria”, né dal fatto che siano “elettive” tra i dipendenti salariati, perché le modalità effettive, le procedure per la presentazione delle liste, come per le elezioni politiche, sono soggette a limitazioni e restrizioni, così come la effettiva capacità negoziale-trattativa, sull’utilizzo delle agibilità sindacali (assemblea, affissione, libertà di espressione con comunicati) dei singoli componenti della Rsu, legittimata da norme dei CCNL o da accordi nazionali interprofessionali e confederali, ancora più limitative, hanno ridotto in modo notevole, la capacità di “rappresentanza” degli interessi di lavoratori e lavoratrici, la loro natura di subalternità ai sindacati firmatari dei CCNL di categoria (cgil cisl uil e simili) quindi non come soggetti indipendenti nelle negoziazioni, con un indebolimento generale della capacità di intervento a tutela e difesa reale dei diritti individuali, collettivi nei posti di lavoro.
Una capacità di intervento più debole, rispetto a quella delle Rsa previste dalla legge del1970, a meno che le Rsu che fanno riferimento ai sindacati conflittuali, di lotta, aut organizzati, rivendichino la funzione elettiva di tutela di tutti-e, a prescindere dalla loro adesione al sindacato, utilizzando gli stessi strumenti e azioni sindacali e di lotta, come le RSA punto di riferimento dell’organizzazione sindacale, con la parificazione degli stessi diritti e agibilità nei luoghi di lavoro (ottenendo anche sentenze esecutive favorevoli).
In alcuni settori, come la scuola statale, i contratti collettivi di lavoro hanno ulteriormente ridotto la capacità effettiva dei compiti delle Rsu interne delle singole scuole, limitandone la forza di negoziazione e la possibilità di intervento, rispetto ai sindacalisti esterni e alle burocrazie dei sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro…UNA FINTA DEMOCRAZIA, quella delle attuali RSU elettive, che opera come fonte di ricatto per i sindacati non firmatari dei CCNL, pur di avere una presenza minima e una rappresentatività ridotta, uno strumento di limitazione della funzione di rappresentanza elettiva e di portavoce, degli interessi di lavoratori e lavoratrici, nei singoli posti di lavoro, con rappresentanti Rsu con meno forza delle forme di rappresentanza sindacale interna, prevista dalla legge 300 1970.
Ulteriori accordi, da quello del 10 gennaio 2014 e di altri successivi definiti “ACCORDI DELLA VERGONA” su rappresentanza e rappresentatività sindacale, di livello nazionale, interprofessionale e confederale, che per il momento (e meno male che non è ancora avvenuto) NON SONO STATI ANCORA TRASFORMATI IN LEGGE STATALE, prevedono ulteriori limitazioni alle agibilità dei sindacati non collaborazionisti e non compromessi. Ciò avrebbe importanza, sia per i diritti minimi (quelli garantiti per legge), che per la partecipazione alle elezioni delle RSU, che per la possibilità di indire scioperi a sostegno delle rivendicazioni e piattaforme sindacali, nelle varie fasi di scadenza dei contratti collettivi di lavoro, nella fase di negoziazione e trattativa di rinnovo dei contratti nazionali collettivi di lavoro, o in determinate fasi di crisi aziendali, limitando in modo decisivo, la possibilità di autodifesa collettiva, di tutela da licenziamenti di massa, da discriminazioni collettive (si pensi come esempi, a licenziamenti di immigrati-e, di donne e lavoratrici madri, di precari e giovani, di persone ammalate o scomode per l’attività politica o sindacale…ai licenziamenti collettivi per giustificare processi di ristrutturazione aziendale, fusioni tra gruppi e assorbimenti di aziende da multinazionali).
Si consoliderebbe quindi la NORMALIZZAZIONE DEL CONFLITTO SOCIALE E DI CLASSE, in cambio di una finta rappresentatività sindacale, comunque subalterna ai sindacati “di regime”, con l’accettazione da parte dei sindacati firmatari di questi accordi, di una resa incondizionata alla funzione storica, tipica e attuale dell’organizzazione sindacale, di strumento solidale, di lotta, di riferimento attivo e organizzato, non compromesso alle richieste padronali, governative, per ottenere la piena difesa e tutela degli interessi delle classi lavoratrici e dei settori popolari, sfruttati dal dominio capitalista e dalla cultura dominante.
Confrontare le varie esperienze e mutamenti normativi, a livello europeo e internazionale, dei singoli paesi e collegare in modo paritario, solidale e collettivo, le forze sane delle organizzazioni conflittuali, di classe, indipendenti e autogestite, delle lotte di lavoratori e lavoratrici, per trovare azioni comuni e forme di resistenza attiva a livello europeo, di contrasto a queste tendenze in fase di consolidamento anche nell’Unione Europea, dominata dagli interessi delle banche, della grande finanza e del capitalismo libero da ogni freno e condizionamento garantista, è per noi dell’Usi un aspetto importante e da sviluppare, per rendere attuale, concreto e praticabile, il motto internazionale e internazionalista: “L’EMANCIPAZIONE SARA’OPERA DEI LAVORATORI (e LAVORATRICI) STESSI…O NON SARA’”.